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Pergole Bioclimatiche e vetrate Panoramiche - cosa cambia con la legge 105-24

  • Immagine del redattore: Romano Lucarini
    Romano Lucarini
  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 10 min

Aggiornamento: 8 apr

Il panorama normativo dell’edilizia ha visto una significativa evoluzione con l’entrata in vigore della Legge 105/2024. Questo provvedimento, che converte in legge il Decreto Salva Casa (DL 69/2024), ha introdotto importanti innovazioni nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).  Le modifiche apportate all’articolo 6 del TUE hanno ampliato il novero degli interventi realizzabili in edilizia libera, includendo espressamente le Pergole Bioclimatiche e le Vetrate Panoramiche. In questo articolo esamineremo in dettaglio cosa cambia nella fruizione degli spazi esterni e quali sono le condizioni e limitazioni delle liberalizzazioni introdotte. Le Bioclimatiche e le Vepa, come sono sinteticamente nominate, sono soluzioni tecniche introdotte negli ultimi anni che hanno generato non pochi contenziosi e interrogazioni sul loro uso consentito.


Pergole bioclimatiche: definizione e caratteristiche

Le pergole bioclimatiche sono strutture di protezione solare progettate per offrire riparo e comfort termico, adattandosi alle condizioni climatiche grazie a una copertura dotata di lamelle orientabili. Queste lamelle permettono di regolare la quantità di luce solare e ventilazione, creando un ambiente confortevole in ogni stagione. La possibilità di aprire le lamelle superiori consente di creare un flusso naturale di aria calda che defluisce dalla parte superiore, migliorando il comfort termico estivo.


Queste soluzioni si distinguono per il loro design moderno, che ben si integra con diverse tipologie architettoniche e per la loro capacità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Le pergole bioclimatiche possono essere personalizzate con sistemi di illuminazione integrata, sensori per la gestione automatizzata delle lamelle e tende laterali per garantire ulteriore protezione dagli agenti atmosferici.



Schermature solari ed Ecobonus

L'inclusione nell'edilizia libera delle Pergole Bioclimatiche semplifica notevolmente le procedure per l’installazione, consentendo ai proprietari di realizzare queste strutture senza dover richiedere specifici permessi, salvo restrizioni previste da regolamenti locali o da vincoli paesaggistici. Condizione essenziale per la libera installazione delle Bioclimatiche è che la pergola sia certificata come sistema di protezione solare. Possiamo definire i sistemi di protezione solare come qualsiasi soluzione applicata all’esterno di una superficie vetrata trasparente che permette una modulazione variabile e controllata della luce del sole.


Le pergole bioclimatiche, grazie alla loro classificazione come schermature solari, godono di importanti benefici fiscali attraverso l’ecobonus. Questa agevolazione, permette di detrarre il 50% delle spese sostenute, distribuendo il beneficio su un periodo di 10 anni. Il limite massimo della detrazione è fissato a 60.000 euro, consentendo quindi di agevolare investimenti fino a 120.000 euro per singola unità immobiliare. Per accedere all’agevolazione, è necessario presentare all’Enea un’apposita documentazione tecnica, comprensiva dell’asseverazione dei requisiti e dei costi massimi.


Nel novero delle schermature solari che possono beneficiare dell’ecobonus rientrano diverse tipologie di sistemi ombreggianti. Oltre alle pergole bioclimatiche, l’agevolazione si applica alle tende da sole con telo avvolgibile, alle tende a rullo, alle veneziane con lamelle orientabili, alle tende frangisole e alle coperture tessili per gazebo. Questa varietà di soluzioni permette di rispondere alle diverse esigenze architettoniche e funzionali degli edifici.



L'Enea ha stabilito criteri precisi per l’ammissione all’agevolazione. Le schermature, comprese le pergole bioclimatiche, devono essere installate a protezione di superfici vetrate e ancorate solidalmente all’involucro edilizio, escludendo quindi strutture facilmente rimovibili dall’utente. È fondamentale che questi sistemi siano mobili e possano essere regolati secondo le necessità, distinguendosi così dai semplici elementi di arredo. Possono essere installate sia in combinazione con vetrate sia in configurazione autonoma aggettante.


La normativa richiede che i prodotti rispettino specifici standard tecnici, come definito nell’allegato M del decreto legislativo 311/2006 sul rendimento energetico nell’edilizia. Le certificazioni necessarie comprendono diverse norme UNI EN, tra cui la 13561 per le tende esterne e la 13659 per le chiusure oscuranti, entrambe con obbligo di marcatura CE. Sono inoltre rilevanti le norme UNI EN 14501 sul benessere termico e visivo e le UNI EN 13363.01/.02 che regolano i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.


Per quanto riguarda specificamente le pergole bioclimatiche, queste devono essere dotate di schermi mobili che permettano una regolazione precisa del grado di apertura. Questa caratteristica è fondamentale per rispondere in modo dinamico alle variazioni dell’irraggiamento solare durante la giornata. Un aspetto cruciale riguarda l’orientamento: le schermature devono essere installate con esposizione da Est a Ovest passando per Sud, mentre sono escluse le installazioni orientate a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. È inoltre richiesto che il sistema garantisca un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot), in combinazione con il vetro protetto, inferiore o uguale a 0,35, misurato secondo la norma UNI EN 14501 con riferimento al vetro tipo C.



Riassumendo, per poter essere classificate come schermature solari ed essere quindi annoverate come di libera installazione, oltre a godere della possibilità di detrazione fiscale con l’ecobonus, le pergole bioclimatiche devono:


  • essere installate in modo solidale all’edificio

  • essere in relazione a una superficie vetrata dell’edificio

  • avere valore certificato dal produttore gtot <-/= 0,35

  • avere un certificato di corretta installazione

  • essere esposta da Est a Ovest passando per Sud

  • avere marcatura CE secondo la norma EN 13561


La norma è particolarmente chiara nel sottolineare che questi sistemi, non possono in alcun modo configurarsi come ampliamenti o chiusure permanenti degli spazi esterni. Il loro scopo rimane esclusivamente quello di gestire l’irraggiamento solare e migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.



Domande Frequenti


Quali tipologie di pergole possono essere installate in edilizia libera?

La liberalizzazione riguarda esclusivamente le pergotende e le pergole bioclimatiche progettate e certificate secondo la EN UNI 13561 e EN UNI 1932.

È possibile installare una pergola bioclimatica in qualsiasi punto di un terrazzo? 

È consentita l’installazione su balconi all’ultimo piano di strutture fisse non retrattili?

Quali requisiti deve soddisfare la copertura per accedere all’ecobonus?

Come si certificano i requisiti tecnici per ottenere l’agevolazione?



Vetrate Panoramiche: cosa sono

Le Vetrate Panoramiche Amovibili, o anche Vepa, hanno acquisito una nuova collocazione normativa con l’entrata in vigore del decreto Salva Casa, che ne estende l’applicabilità in regime di edilizia libera. Questo ampliamento include ora anche i porticati, con l’importante eccezione di quelli destinati al passaggio pubblico o prospicienti la pubblica via. Dal punto di vista tecnico, le Vepa rappresentano un’evoluzione significativa nell’ambito dell’edilizia moderna, rispondendo al bisogno di vivere uno spazio all’aperto ma protetto dalle condizioni meteoriche.


Si tratta di elementi vetrati che si distinguono per due caratteristiche fondamentali: la totale trasparenza e l’amovibilità. La loro funzione primaria è multipla: proteggono dagli agenti atmosferici, migliorano le prestazioni acustiche ed energetiche, riducono le dispersioni termiche e offrono una parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.

Per l’installazione, sono previste due principali tipologie:


  • scorrevoli: utilizza ante in vetro indipendenti che scorrono su binari e si aprono andandosi ad addossare ad una o entrambe le estremità.

  • a pacchetto: composto da ante in vetro incernierate che si ripiegano come una fisarmonica nel lato opposto all’apertura.

Un aspetto cruciale riguarda i requisiti tecnici e costruttivi. Le VEPA non possono includere parti fisse che potrebbero trasformarle in veri e propri infissi, limitandosi a guide a pavimento per lo scorrimento. Il loro design deve garantire un minimo impatto visivo e preservare le linee architettoniche dell’edificio originale.


La liberalizzazione introdotta dal decreto comporta significativi vantaggi, come lo snellimento delle procedure amministrative e la riduzione dei costi, oltre ad un incremento del comfort abitativo grazie a una migliore protezione da agenti atmosferici e rumori.


È fondamentale sottolineare che le VEPA non possono essere utilizzate per creare verande o spazi stabilmente chiusi. La normativa è molto chiara su questo punto: qualsiasi intervento che trasformi uno spazio aperto in un vano chiuso, modificando la volumetria dell’edificio, esula dall’ambito dell’edilizia libera e richiede specifiche autorizzazioni.


Nel caso di edifici storici o in presenza di un vincolo paesaggistico, potrebbero applicarsi ulteriori limitazioni legate al decoro architettonico, rendendo necessario il rispetto di specifiche prescrizioni previste dai regolamenti comunali.



La nuova normativa delle Vepa

L’evoluzione normativa delle Vepa ha seguito un percorso significativo negli ultimi anni. Il concetto di edilizia libera rappresenta una significativa semplificazione procedurale: si tratta di interventi che possono essere realizzati senza necessità di titoli abilitativi o comunicazioni al comune. Le Vepa sono entrate a far parte di questa categoria nel 2022, grazie al decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022), che ha introdotto importanti novità in ambito energetico e sociale. L’installazione di questi elementi è possibile seguendo criteri uniformi, indipendentemente dalla tipologia strutturale scelta, purché vengano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa per gli interventi in edilizia libera, come previsto dall’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, ovvero:


“dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”


Quindi la normativa definisce le VEPA come strutture vetrate con caratteristiche specifiche: devono essere amovibili, totalmente trasparenti e svolgere funzioni ben precise. Tra queste, la protezione dagli agenti atmosferici, il miglioramento dell’efficienza energetica e acustica, la riduzione delle dispersioni termiche e una parziale protezione dalle acque meteoriche. Un aspetto fondamentale è che non devono creare spazi stabilmente chiusi né modificare volumi e superfici dell’edificio. La normativa richiede inoltre che questi elementi garantiscano una naturale microaerazione per mantenere salubri gli ambienti interni, integrandosi armoniosamente con l’estetica dell’edificio.


L’inserimento delle Vepa nel regime di edilizia libera ha portato diversi vantaggi concreti: una significativa riduzione dei costi e dei tempi di installazione, grazie all’eliminazione della burocrazia legata ai permessi; un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici attraverso la riduzione delle dispersioni termiche; un notevole incremento del comfort abitativo grazie alla protezione da agenti atmosferici e rumori.


Il recente decreto Salva Casa ha confermato e ampliato queste disposizioni, estendendo la possibilità di installazione anche ai porticati, con alcune limitazioni importanti. Sono infatti esclusi i porticati soggetti a diritti di uso pubblico e quelli situati sui fronti esterni degli edifici che si affacciano su aree pubbliche. Questa novità è particolarmente rilevante perché permette l’installazione delle Vepa anche al piano terra, non limitandola più ai soli piani superiori dove tradizionalmente si trovano logge e balconi. Tutte queste specifiche sono chiaramente definite nel Regolamento Edilizio Tipo (RET), espressamente citato dalla normativa come riferimento tecnico.


Queste sono le definizioni esatte del RET:


  • Balcone – “Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni”.

  • Loggia – “Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni”.

  • Portico/Porticato – Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.



Vepa e Bonus Casa

Le Vetrate Panoramiche possono beneficiare di interessanti vantaggi fiscali. In particolare è possibile usufruire del bonus casa con una detrazione del 50%, secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa agevolazione è accessibile specificamente quando le Vepa vengono installate come sistemi di sicurezza anti-intrusione.


L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito, attraverso la risposta 906-209/2022, che le Vepa possono rientrare tra gli interventi agevolabili quando sono progettate e certificate come sistemi di protezione contro atti illeciti. Questa interpretazione si inquadra nell’ambito dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f) del TUIR, che disciplina gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti nelle abitazioni.


Per accedere al bonus, è fondamentale che le vetrate siano dotate di vetri certificati antisfondamento. Questa specifica è stata confermata anche dalla circolare 13/2001 dell’Agenzia delle Entrate, che include esplicitamente i vetri antisfondamento tra le misure di sicurezza ammesse alla detrazione fiscale.


Un aspetto particolarmente vantaggioso di questa agevolazione è la sua autonomia: la detrazione può essere richiesta indipendentemente dall’esecuzione di altri lavori sull’immobile. Questo significa che l’installazione delle Vepa con vetri antisfondamento costituisce di per sé un intervento sufficiente per accedere al beneficio fiscale, senza necessità di includerlo in un più ampio progetto di ristrutturazione.



Domande Frequenti


È necessaria l'autorizzazione paesaggistica per installare le Vepa?

No, le VEPA non richiedono autorizzazione paesaggistica. Pur non essendo esplicitamente incluse nell’allegato A del D.P.R. 31/2017 tra gli interventi esenti, non rientrano nemmeno nell’allegato B che elenca gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata. Questo perché le Vepa, essendo strutture amovibili, non costituiscono una chiusura permanente come invece avviene per balconi o terrazze.  

In un condominio, serve l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea?

Le Vepa possono essere vietate da un regolamento condominiale che proibisce la chiusura dei balconi?

È possibile installare le Vepa su qualsiasi tipo di balcone?

Quali certificazioni servono per ottenere il bonus casa come sistema anti-intrusione?


La Legge 105/2024 ha introdotto importanti novità nel settore delle schermature solari e delle vetrate panoramiche, semplificando le procedure ma mantenendo precisi requisiti tecnici e funzionali. La corretta interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni richiede un’attenta valutazione caso per caso, considerando sia gli aspetti normativi che quelli tecnici.


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